Lavoratori agricoli che entrano dai paesi e regioni a rischio non sono sottoposti del obbligo della quarantena in base dell’ordinanza l’art. 8 cpv. 1 lett. c):
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) del 27 gennaio 2021 (Stato 5 aprile 2021)
Art. 8 Deroghe all’obbligo di test e di quarantena
1 Sono esentate dall’obbligo di test e di quarantena di cui all’articolo 7 le persone che:
c. entrano in Svizzera per motivi professionali o medici importanti e improrogabili;
Questi lavoratori non sono pertanto sottoposti ad alcuna restrizione (nemmeno in merito all’obbligo di quarantena). Sarebbe buona cosa, ritenuti i Paesi di provenienza, che il datore di lavoro trasmetta al lavoratore (prima che egli lasci il proprio Paese) una conferma di impiego o la copia del contratto di lavoro.